Prescrizione Crediti di Lavoro: La Stabilità del Posto è Decisiva
La questione della prescrizione crediti di lavoro rappresenta un tema cruciale per milioni di dipendenti. Quando inizia a decorrere il termine per richiedere differenze retributive o altre somme non corrisposte? Durante il rapporto di lavoro o solo alla sua conclusione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: in assenza di un regime di stabilità reale, il conteggio della prescrizione parte solo dalla cessazione del rapporto.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dalla richiesta di un lavoratore, impiegato presso una grande società di trasporti ferroviari, di vedersi riconosciuto, ai fini degli scatti di anzianità, l’intero periodo di apprendistato svolto. La società si opponeva, eccependo la prescrizione del diritto, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto agire entro cinque anni dalla maturazione delle singole differenze retributive.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello davano ragione al lavoratore, dichiarando la nullità delle clausole del CCNL e dell’accordo sindacale che escludevano il computo dell’apprendistato. La società, non rassegnata, proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa sull’errata applicazione delle norme sulla prescrizione, alla luce delle riforme del mercato del lavoro intervenute dal 2012 in poi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando integralmente le decisioni dei giudici di merito. La decisione si allinea a un orientamento ormai consolidato, riaffermando che la mancanza di un solido regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi giustifica la sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Le Motivazioni: La Prescrizione Crediti di Lavoro e la Stabilità del Rapporto
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 2948, n. 4, del codice civile, che fissa in cinque anni la prescrizione per le competenze periodiche di retribuzione. La giurisprudenza ha da tempo stabilito che questo termine non decorre finché il rapporto di lavoro è in corso, se il lavoratore non è protetto da un regime di stabilità ‘reale’.
La logica di questo principio è proteggere il lavoratore, considerato la parte debole del contratto. Si presume, infatti, che il timore di un licenziamento (metus) possa scoraggiarlo dal far valere i propri diritti in giudizio contro il datore di lavoro.
La società ricorrente sosteneva che le riforme del lavoro (in particolare la Legge n. 92/2012, cosiddetta ‘Legge Fornero’) avessero modificato il quadro, rendendo il lavoratore non più sprovvisto di tutele forti e, di conseguenza, facendo venir meno la ragione della sospensione della prescrizione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha smentito questa tesi. Citando numerosi propri precedenti (tra cui Cass. n. 26246 del 2022), ha chiarito che né la riforma del 2012 né il successivo Jobs Act (d.lgs. n. 23/2015) hanno introdotto un regime di stabilità paragonabile a quello preesistente. La possibilità di risolvere il rapporto di lavoro, pur a fronte di un indennizzo economico, non equivale a una tutela ‘reale’ che garantisca la conservazione del posto. Di conseguenza, il metus del lavoratore è ancora una condizione presunta e attuale.
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida una tutela di fondamentale importanza per i lavoratori. In pratica, significa che per la maggior parte dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i crediti retributivi (come differenze salariali, straordinari non pagati, mancate promozioni) non ‘scadono’ durante il rapporto. Il lavoratore può agire per rivendicarli entro cinque anni, ma questo termine inizia a contarsi solo dal giorno in cui il rapporto di lavoro si conclude.
Questa interpretazione, supportata dalla funzione nomofilattica della Corte, garantisce certezza giuridica e offre una protezione sostanziale al lavoratore, riconoscendo che la disparità di potere contrattuale con il datore di lavoro è un elemento che il diritto non può ignorare.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i crediti di lavoro?
Secondo la Corte di Cassazione, nei rapporti di lavoro non assistiti da un regime di stabilità ‘reale’, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi inizia a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le riforme del lavoro del 2012 e 2015 hanno cambiato le regole sulla prescrizione dei crediti retributivi?
No. La Corte ha stabilito che né la Legge Fornero (2012) né il Jobs Act (2015) hanno introdotto un regime di stabilità tale da modificare la regola esistente. Pertanto, la prescrizione continua a decorrere dalla fine del rapporto.
Perché la mancanza di stabilità del posto di lavoro influisce sulla prescrizione?
Perché si presume che il lavoratore, in un regime di non stabilità, possa avere timore (‘metus’) di subire ritorsioni, come il licenziamento, qualora facesse valere i propri diritti in corso di rapporto. Per proteggere il lavoratore, la legge ‘congela’ il decorso della prescrizione fino a quando questo stato di soggezione non cessa, ovvero con la fine del rapporto di lavoro.