La Corte di Cassazione ha stabilito che la vendita di un immobile, anche se destinato alla demolizione e successiva ricostruzione da parte dell'acquirente, non può essere riqualificata come cessione di area edificabile ai fini della tassazione della plusvalenza IRPEF. Secondo la Corte, per le imposte dirette, rileva la natura oggettiva del bene al momento della vendita. Se si tratta di un fabbricato posseduto da oltre cinque anni, la plusvalenza non è tassabile. Questa decisione conferma un orientamento consolidato, distinguendo nettamente la disciplina IRPEF da quella dell'imposta di registro, dove invece è possibile una riqualificazione basata sull'intento delle parti.
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