L'Imputata era accusata di minaccia e danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'illegittima esclusione delle aggravanti operata in primo grado. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Riguardo alla minaccia, la remissione di querela estingue comunque il reato. Per il danneggiamento, sebbene l'esposizione alla pubblica fede lo renda oggi un reato autonomo perseguibile d'ufficio, il ricorso del Pubblico Ministero non ha contestato adeguatamente la motivazione del giudice di merito. Di conseguenza, l'impugnazione è stata rigettata per carenza di interesse, confermando la decisione favorevole all'Imputata.
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