La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato contro una sentenza per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso lamentava vizi di motivazione, un motivo non previsto dalla legge. La Corte ha ribadito che, dopo la Riforma Orlando, l'appello contro un patteggiamento è possibile solo per le ragioni tassativamente indicate nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
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