Durante un presidio di protesta per bloccare uno sfratto esecutivo, una manifestante ha sbarrato fisicamente il cancello d'ingresso di un immobile. La donna ha trattenuto la cancellata con le mani e si è posizionata a mo' di barriera umana per impedire all'avvocato del proprietario di entrare e raggiungere il proprio assistito. La difesa ha sostenuto che l'ostacolo fosse solo momentaneo ed elettronicamente superabile, escludendo il reato e chiedendo comunque la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, confermando che l'impedimento fisico e l'intimidazione integrano pienamente il reato di violenza privata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della manifestante al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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