L'Amministratore di una società cooperativa era accusato del reato di dichiarazione infedele per aver inserito costi fittizi nella dichiarazione dei redditi. Dopo un annullamento con rinvio per verificare la natura inesistente o fittizia di tali costi alla luce delle riforme legislative, la Corte d'Appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando però la confisca del profitto. L'Amministratore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata riduzione della confisca. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se l'innocenza emerge in modo evidente e immediato dagli atti. Nel caso specifico, i costi erano palesemente inesistenti, giustificando il mantenimento della confisca del denaro, considerata confisca diretta e quindi legittima anche dopo la prescrizione.
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