La Corte di Cassazione ha stabilito che un'istanza di riesame non perfezionata a causa di un 'deposito telematico fallito' per un errore del sistema informatico giudiziario, è da considerarsi come mai depositata. Di conseguenza, il termine perentorio di dieci giorni, previsto dalla legge per la decisione del Tribunale del riesame, non inizia a decorrere. Pertanto, la misura cautelare impugnata non perde la sua efficacia, poiché la condizione essenziale per l'avvio del termine - la regolare ricezione dell'atto da parte della cancelleria - non si è mai verificata.
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