La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di esecuzione della pena. Un detenuto, condannato per più reati tra cui uno 'ostativo' (di particolare gravità), si è visto negare l'affidamento in prova terapeutico. La sua pena totale superava il limite di quattro anni previsto in questi casi. Il detenuto sosteneva la necessità di applicare la cosiddetta 'scindibilità del cumulo penale', cioè di considerare solo la pena per il reato non ostativo. La Corte ha respinto questa tesi. Per l'affidamento terapeutico, il cumulo delle pene è un blocco unico e inscindibile. Se anche un solo reato è ostativo, il limite di pena più restrittivo (quattro anni) si applica all'intera condanna, impedendo l'accesso al beneficio se il totale è superiore.
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