Un giovane indagato, sottoposto all'obbligo di dimora per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ha chiesto la revoca della misura cautelare. La difesa ha evidenziato elementi rilevanti successivi ai fatti: la confessione piena, il risarcimento integrale del danno alle vittime, un percorso di recupero psico-sociale e la giovane età con totale incensuratezza. Il Tribunale del Riesame ha respinto l'istanza basandosi unicamente sulla gravità dei reati accertati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che il giudice non può fondare il rischio di reiterazione solo sul titolo di reato, ma deve valutare attentamente e in modo attuale i comportamenti virtuosi di ravvedimento mostrati dopo il fatto.
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