Una società a responsabilità limitata, proprietaria di alcuni immobili concessi in comodato gratuito a un'associazione non profit per attività di recupero sociale, ha impugnato un avviso di accertamento del Comune per il mancato pagamento dell'imposta municipale. La contribuente invocava l'esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che l'esenzione IMU richiede la presenza contemporanea di requisiti oggettivi e soggettivi. Anche in caso di comodato a un ente non profit, il proprietario concedente deve essere un ente non commerciale. Poiché la proprietaria è una società di capitali (S.r.l.), avente natura commerciale per definizione di legge, l'agevolazione non può essere applicata, confermando così la legittimità della pretesa tributaria del Comune.
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