Un contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali e che i debiti fossero prescritti. La Commissione Tributaria Regionale gli ha dato ragione, ritenendo che l'Agente della Riscossione dovesse produrre gli originali delle notifiche e che per IRPEF, IVA e IRAP valesse la prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che per provare la notifica bastano le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione cartella esattoriale per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) è decennale e non quinquennale, poiché le tasse statali non sono pagamenti periodici. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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