La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo del reddito per una graduatoria di selezione pubblica, l'indennità di disoccupazione percepita in un anno ma riferita a periodi precedenti deve essere esclusa. Tale somma, essendo soggetta a tassazione separata per evitare un'iniqua applicazione della progressività fiscale, non può essere cumulata con il reddito ordinario dell'anno di percezione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso di un candidato che contestava la posizione di un altro concorrente, basando la sua decisione proprio su questo principio fiscale e sull'irrilevanza del criterio reddituale nel caso specifico, dato che la graduatoria era stata decisa da un diverso parametro (l'anzianità di iscrizione).
Continua »