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Art. 2941 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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198 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione e occultamento doloso del debito contributivo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una Professionista per l'anno 2011. L'atto di richiesta è stato notificato oltre il termine di cinque anni. L'Ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per via dell'occultamento doloso del debito contributivo, poiché la Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, specialmente se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi professionali in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM). Di conseguenza, il credito previdenziale è prescritto e l'Ente perde la causa.
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Prescrizione contributi INPS: la Cassazione punisce il ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato nel 2017. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se il reddito è stato comunque dichiarato in un'altra sezione del modello fiscale. Di conseguenza, il diritto dell'ente previdenziale si è estinto per decorso del termine quinquennale.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'ente previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2005. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e i contributi sono stati dichiarati prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2010. Il professionista si è opposto, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali poiché erano decorsi più di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e il dolo del debitore. L'accertamento di tale condotta spetta solo ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: scontro sul Quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 a un avvocato iscritto alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse occultamento doloso del debito. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omissione sospendesse la prescrizione e che la scadenza di pagamento fosse stata prorogata al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta notificata il 1 luglio 2015. La Cassazione ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: dolo o semplice omissione?
Un ingegnere si è opposto all'avviso di addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2008, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva ritenuto sospesa la prescrizione a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando di aver comunque dichiarato il proprio reddito nel quadro RE. La Suprema Corte, rilevando l'importanza nomofilattica della questione relativa alla prescrizione contributi previdenziali e all'applicazione delle sanzioni per evasione o omissione, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione per una decisione approfondita.
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Prescrizione contributi previdenziali: il mistero del quadro RR
Una libera professionista si oppone all'addebito dell'INPS per contributi omessi nel 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. L'INPS sostiene che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisca doloso occultamento, sospendendo la prescrizione. La Corte d'Appello accoglie l'opposizione della professionista. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rileva che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata, rendendo potenzialmente tempestiva la richiesta dell'ente. Tuttavia, poiché l'INPS ha incentrato il ricorso solo sull'occultamento, la sesta sezione rimette la causa alla sezione ordinaria per chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio il corretto inizio della prescrizione. La decisione finale sulla prescrizione contributi previdenziali è quindi rimandata.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 a un professionista non iscritto alla cassa professionale. La Corte d'appello ha dichiarato il credito prescritto, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio del giorno di inizio della prescrizione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali e i poteri del giudice nel determinarne la decorrenza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi per l'anno 2010 a un professionista non iscritto alla cassa forense. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione dei contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'effetto della mancata compilazione della dichiarazione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi INPS: l’omissione del quadro RR inganna?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a una Professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale omissione sospendesse la prescrizione. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di particolare importanza nomofilattica, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla sezione ordinaria. La Corte dovrà chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la decorrenza del termine e se la mancata compilazione del quadro RR blocchi la prescrizione contributi INPS.
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Prescrizione contributi INPS: il silenzio del fisco non è dolo
Una professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello le ha dato ragione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che la scadenza originaria era stata prorogata, rendendo la richiesta dell'ente tempestiva. Tuttavia, poiché l'INPS non aveva sollevato questo specifico punto, la Cassazione ha dovuto affrontare la questione se il giudice possa correggere d'ufficio la data di inizio della prescrizione. Data l'importanza della questione sulla prescrizione contributi INPS, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS sulla data
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine di cinque anni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere non dalla scadenza ordinaria, ma dal termine prorogato (nel caso specifico, il 6 luglio 2009) previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, anche se aderenti al regime dei minimi. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi Gestione separata, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso a partire dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione inizia a decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente prorogato dalla legge (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è tempestiva, in quanto avvenuta prima del compimento del quinquennio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione frena l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata degli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'Istituto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa e contestando il giorno di inizio del termine. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta data di inizio della prescrizione oltre i limiti delle richieste delle parti, ha rimesso la decisione alla sezione ordinaria per una trattazione in pubblica udienza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: il caso INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo il decorso del termine quinquennale. L'INPS ha ribattuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituiva un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. Inoltre, l'ente ha evidenziato che una proroga statale aveva spostato la scadenza dei pagamenti, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione riguardante la rilevabilità d'ufficio del corretto termine di decorrenza della prescrizione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza, senza stabilire ancora un vincitore definitivo.
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Prescrizione dei contributi: il Quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2009. La professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, poiché la richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine considerando i differimenti di legge, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi previdenziali: il Quadro RR vuoto è dolo?
Un lavoratore autonomo ometteva di compilare il Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, non versando i contributi alla Gestione Separata. L'Ente Previdenziale richiedeva il pagamento oltre i cinque anni ordinari, sostenendo che l'omissione costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello dichiarava comunque estinto il credito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla corretta individuazione del termine di decorrenza e alla sua rilevabilità d'ufficio, ha disposto il rinvio della causa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 alla Gestione Separata. L'avvocato ha eccepito la prescrizione quinquennale, mentre l'INPS ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine (considerando anche le proroghe legali di scadenza), ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza. La questione centrale riguarda la corretta applicazione delle regole sulla prescrizione dei contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde contro la lavoratrice
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. La contribuente ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti. L'INPS ha sostenuto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso a causa del doloso occultamento del debito da parte della lavoratrice, la quale non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione della dichiarazione non equivale a un doloso occultamento del debito e non impedisce all'ente previdenziale di effettuare i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, si applica la ordinaria prescrizione contributi previdenziali a partire dalla scadenza originaria del pagamento.
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