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Art. 2941 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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198 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione Contributi INPS: Omissione Quadro RR non è Doloso Occultamento
L'INPS ha impugnato una sentenza che dichiarava la prescrizione contributi INPS dovuti da una professionista. L'Istituto sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, sospendendo così i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la semplice omissione non equivale a doloso occultamento. L'INPS avrebbe potuto verificare i dati con i propri poteri. Pertanto, i contributi erano prescritti.
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Prescrizione contributi INPS: L’INPS perde contro la professionista
La Corte di Cassazione ha confermato che la Prescrizione contributi INPS per i professionisti iscritti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il caso riguardava una professionista che non aveva compilato il 'Quadro RR'. L'INPS sosteneva che questa omissione fosse un occultamento doloso del debito, tale da sospendere la prescrizione. La Corte ha escluso che la mancata compilazione del 'Quadro RR' costituisca automaticamente un occultamento doloso, dichiarando il ricorso dell'INPS inammissibile e condannandolo al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop pretese INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi relativi alla Gestione separata per l'anno 2007 tramite avviso di pagamento. Il professionista ha impugnato la richiesta eccependo l'estinzione del credito. L'ente creditore ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale costituisse un occultamento doloso del debito, capace di bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando l'avvenuta prescrizione contributi Gestione separata. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro fiscale e la volontà di frodare l'ente previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde il credito
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi per l'anno 2011, inviando la richiesta solo ad agosto 2017. Il Professionista eccepiva l'estinzione del debito per decorso del termine quinquennale. L'Istituto sosteneva invece la sospensione della prescrizione per doloso occultamento, causata dalla mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice omissione della compilazione del quadro fiscale non equivale a una condotta fraudolenta diretta a nascondere il debito. Di conseguenza, il conteggio temporale parte dalla data di scadenza del pagamento originario e la prescrizione contributi Gestione Separata si compie integralmente, annullando ogni pretesa dell'ente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'ente previdenziale ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011 tramite iscrizione d'ufficio. La richiesta di pagamento è arrivata alla contribuente nell'agosto 2017. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro relativo ai contributi nella dichiarazione dei redditi avesse nascosto con dolo il debito, bloccando così il decorso del tempo utile per la riscossione. La Suprema Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della professionista. I giudici hanno chiarito che la semplice omissione della compilazione fiscale non costituisce una frode automatica. Il termine di cinque anni decorre dalla data di scadenza del versamento e non dalla dichiarazione. Di conseguenza, la Corte ha accertato la piena prescrizione contributi Gestione Separata, annullando definitivamente il debito richiesto.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop a richieste INPS
L'Ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2005. L'istituto ha notificato la richiesta di versamento oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di pagamento. L'ente pubblico sosteneva che la mancata compilazione del quadro dedicato nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. I giudici di merito hanno respinto la pretesa dell'istituto e la Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa. La Suprema Corte ha chiarito che il termine per la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza originaria di pagamento e non subisce sospensioni automatiche per la sola omessa compilazione dichiarativa.
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Prescrizione contributi Gestione separata e Quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi relativi agli anni 2007 e 2008. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'ente e ha confermato la prescrizione contributi Gestione separata. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omissione formale nella dichiarazione e la volontà fraudolenta di nascondere il debito contributivo. Di conseguenza, l'ente ha perso definitivamente il diritto di riscuotere le somme richieste oltre i termini di legge ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'Ente previdenziale richiedeva a un'avvocata il versamento dei contributi per l'anno 2009 tramite avviso notificato nel luglio 2015. I giudici di merito accoglievano l'opposizione della professionista, ritenendo estinto il credito per prescrizione quinquennale calcolata a partire dal 16 giugno 2010. L'Ente ricorreva in Cassazione lamentando l'occultamento doloso del debito dovuto alla mancata compilazione del quadro dichiarativo. La Suprema Corte ha escluso il dolo automatico per l'omessa dichiarazione, ma ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorreva dalla scadenza prorogata al 6 luglio 2010 per effetto del differimento fiscale previsto dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010. La richiesta dell'Ente risultava quindi tempestiva.
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Gestione separata INPS: contributi annullati per prescrizione
L'Ente di previdenza ha richiesto il versamento dei contributi a una professionista iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria. La contribuente ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per mancanza di abitualità dell'attività e ha sollevato l'eccezione di prescrizione del debito. I giudici di merito hanno confermato la pretesa contributiva, equiparando la mancata compilazione del modello fiscale a un occultamento intenzionale del debito idoneo a bloccare la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista. I giudici Supremi hanno stabilito che occorre accertare in concreto l'effettivo esercizio abituale della professione e che l'omessa compilazione del quadro dichiarativo non costituisce in automatico una condotta fraudolenta idonea a sospendere la prescrizione.
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Gestione separata INPS: obbligo e dolo del professionista
Un ingegnere dipendente svolgeva contemporaneamente attività libero-professionale ed era iscritto all'albo ma non alla cassa professionale di categoria, versando a quest'ultima solo il contributo integrativo. L'ente previdenziale ha disposto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS, richiedendo i contributi non versati. Il professionista si è opposto eccependo l'esonero contributivo e la prescrizione del debito. I giudici hanno stabilito che il solo contributo solidaristico alla cassa privata non evita la doppia imposizione previdenziale sul reddito autonomo. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro fiscale dei redditi ha sospeso la prescrizione per occultamento doloso, confermando l'integrale debito del lavoratore verso l'ente pubblico.
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Prescrizione contributi Gestione Separata tra ritardi e Quadro RR
L'Ente Previdenziale richiedeva a una professionista il versamento dei contributi per l'anno 2009. La lavoratrice eccepiva la prescrizione quinquennale del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che l'omessa compilazione del Quadro RR integrasse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente. I giudici hanno confermato che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di versamento. Inoltre, la mancata compilazione del quadro previdenziale non costituisce occultamento doloso se i redditi risultano regolarmente dichiarati nel modello fiscale generale, potendo l'Ente effettuare i dovuti controlli.
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Gestione Separata INPS: contributi e prescrizione al vaglio
Un avvocato ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale relativa ai contributi dell'anno 2009. Il professionista ha sostenuto l'avvenuta prescrizione del debito e l'assenza del requisito di abitualità per redditi inferiori alla soglia minima. I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione Separata INPS e hanno escluso la prescrizione, qualificando l'omessa compilazione del quadro RR come doloso occultamento del credito. La Suprema Corte di Cassazione, esaminando i motivi di ricorso e considerando la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale in materia di sanzioni previdenziali, ha disposto il rinvio della controversia alla sezione ordinaria per una decisione definitiva e approfondita sul caso.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e Quadro RR omesso
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi relativi all'anno 2010 per la mancata iscrizione alla Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione fiscale costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. I giudici hanno invece confermato l'intervenuta prescrizione contributi Gestione Separata. Il Professionista aveva regolarmente dichiarato i compensi percepiti e agito nella convinzione di non doversi iscrivere al fondo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, escludendo ogni automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'occultamento della somma.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop pretese INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012 alla Gestione Separata. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del termine di versamento. Il Professionista aveva dichiarato i propri compensi nel modello fiscale, ma non aveva compilato il quadro relativo ai contributi. L'Istituto ha sostenuto che l'omessa compilazione equivalesse a un occultamento intenzionale del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Ente. I giudici hanno chiarito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. La mancata compilazione del quadro dedicato non costituisce un inganno doloso se il reddito complessivo risulta comunque dichiarato.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’ente perde la lite
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2012. La richiesta formale è giunta oltre cinque anni dopo la scadenza del debito. L'ente ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro dedicato ai contributi nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che indicare il reddito da lavoro autonomo nel modello fiscale esclude l'intenzione di nascondere il debito. La prescrizione contributi Gestione Separata è quindi pienamente maturata e il debito del professionista è estinto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: no al dolo automatico
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi relativi all'anno 2010 per mancata iscrizione alla gestione previdenziale, notificando la richiesta nell'agosto 2016, oltre il termine di cinque anni dalla scadenza originaria. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro della dichiarazione fiscale integrasse un occultamento doloso del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. I giudici hanno invece dichiarato estinto il credito, confermando la piena prescrizione contributi Gestione Separata. L'omessa compilazione del modulo non dimostra la volontà di nascondere il debito, soprattutto quando i redditi da lavoro autonomo risultano regolarmente dichiarati al fisco. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Ente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e quadro RR
L'Ente Previdenziale richiedeva a un libero professionista il pagamento di contributi per l'anno 2009 tramite avviso di addebito. Il professionista impugnava l'atto eccependo la prescrizione del credito. I giudici di merito ritenevano il debito valido e non prescritto, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista sul punto della prescrizione. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'omessa compilazione del modello fiscale non dimostra automaticamente l'intento fraudolento di nascondere il debito. La prescrizione contributi Gestione Separata opera regolarmente se l'ente possiede strumenti per accertare la posizione contributiva tramite i propri poteri ispettivi.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS battuto
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione contributi Gestione Separata. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo dell'Istituto, dichiarando l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità e aggiungendo solo in via secondaria considerazioni sul merito della proroga dei termini di versamento. L'Istituto ha presentato ricorso in Cassazione contestando unicamente le motivazioni di merito relative alla proroga, senza attaccare la pronuncia preliminare di inammissibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Istituto. Quando il giudice rigetta un appello per motivi formali, le argomentazioni di merito successive sono prive di effetti. L'Istituto esce sconfitto e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
Un professionista ha contestato una richiesta di pagamento dell'ente previdenziale, sostenendo l'avvenuta prescrizione dei crediti per l'anno 2009. I giudici territoriali hanno accolto la tesi del lavoratore, escludendo l'effetto proroga stabilito dal governo per i versamenti fiscali. L'ente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data effettiva di scadenza del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (DPCM) per i settori soggetti a studi di settore. I giudici hanno chiarito che i decreti della Presidenza hanno pieno valore normativo e si applicano a tutti i contribuenti dell'attività economica di riferimento, anche senza adesione diretta al regime fiscale ordinario.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS si salva
Un libero professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, contestava la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello gli dava ragione, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore, inclusi quelli in regime dei minimi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva ed evita la prescrizione.
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