Un professionista non aveva versato i contributi previdenziali per i redditi del 2008, ritenendo il debito estinto per prescrizione. L'Ente Previdenziale, invece, sosteneva la validità della sua richiesta di pagamento. La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulla decorrenza prescrizione contributi. Il termine di cinque anni non parte dalla scadenza ordinaria prevista per il versamento, ma dalla data di scadenza effettiva, anche se posticipata da un provvedimento di legge come una proroga fiscale. Poiché un DPCM aveva spostato in avanti il termine per i versamenti del 2008, la richiesta dell'Ente era da considerarsi tempestiva. Di conseguenza, il debito del professionista non era prescritto e doveva essere pagato.
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