Una Professionista ha contestato la richiesta di pagamento dell'Ente Previdenziale per i contributi del 2009, eccependo l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, fissando la decorrenza al 16 giugno 2010 e dichiarando tardivo il sollecito notificato il 30 giugno 2015. L'Ente ha proposto ricorso per Cassazione. I Giudici di legittimità hanno chiarito che il magistrato individua d'ufficio l'esatto momento iniziale del termine legale. In virtù della proroga fiscale stabilita per legge, la scadenza originaria risultava differita al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata entro tale arco temporale ha interrotto tempestivamente i termini. La Corte ha accolto il ricorso dell'Ente e ha cassato la decisione, ridefinendo il calcolo relativo alla prescrizione contributi Gestione separata.
Continua »