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Art. 2941 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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221 provvedimenti

Altri anni per Art. 2941 Codice Civile

Prescrizione contributi Gestione Separata: no al recupero INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2010 dovuti all'iscrizione alla Gestione Separata, notificando l'avviso a luglio 2016. Il Professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata, poiché la scadenza per il pagamento risaliva a luglio 2011 ed erano trascorsi più di cinque anni. L'Ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per l'omessa compilazione del quadro dei contributi nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente. La Corte ha chiarito che non vi è automatismo tra la mancata compilazione del quadro fiscale e l'occultamento doloso del debito. Inoltre, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione. L'Ente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Rottamazione quater: estinto il debito INPS a giudizio in corso
Un professionista riceve dall'ente previdenziale un avviso di addebito per contributi non versati oltre a sanzioni e interessi. Il debitore contesta la pretesa eccependo la prescrizione quinquennale del credito e la mancanza di dolo, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro dichiarativo non equivale a occultamento. I giudici di primo e secondo grado respingono le sue tesi. Il professionista propone quindi ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il debitore aderisce alla Rottamazione quater e provvede al saldo integrale delle somme agevolate determinate dall'Agente della Riscossione. La Corte di Cassazione accerta l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e dichiara la formale estinzione del processo, stabilendo che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
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Opposizione ad avviso di addebito: l’INPS vince nel merito
Un contribuente ha proposto opposizione ad avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi non versati alla gestione separata. Il debitore sosteneva che il ricorso tributario contro l'accertamento fiscale impedisse il recupero dei contributi e che il credito fosse prescritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore autonomo. I giudici hanno stabilito che l'opposizione ad avviso di addebito apre un giudizio di merito completo sull'esistenza del debito. Pertanto, il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa contributiva anche se l'ente previdenziale chiede solo il rigetto dell'opposizione. Inoltre, la prescrizione rimane sospesa se il debitore ha occultato dolosamente i propri redditi al fisco, come nel caso del contribuente risultato evasore totale. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare i contributi dovuti, oltre alle spese di giudizio.
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Gestione separata avvocati: contributi validi ma sanzioni nulle
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni per l'anno 2010 tramite iscrizione d'ufficio. La professionista ha impugnato l'avviso eccependo la prescrizione quinquennale del credito e contestando l'applicazione delle sanzioni civili. La Corte di Cassazione ha stabilito che i contributi per la Gestione separata avvocati restano dovuti perché la proroga governativa dei termini di versamento ha reso tempestivo l'atto interruttivo dell'ente. Tuttavia, i giudici hanno annullato integralmente le sanzioni civili in forza della pronuncia di incostituzionalità che tutela il legittimo affidamento dei professionisti per le annualità precedenti al 2011.
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Prescrizione contributi Gestione separata: niente dolo automatico
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento di somme arretrate a titolo di contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. La contribuente ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte d'Appello ha invece ritenuto valida la richiesta dell'ente previdenziale, affermando che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale configurasse un occultamento doloso del debito, idoneo a bloccare i termini legali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la mancata compilazione del modello fiscale non costituisce una frode automatica. In tema di prescrizione contributi Gestione separata, l'ente deve provare l'effettiva volontà di ingannare e non una semplice difficoltà nei controlli ordinari. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2008 alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuto decorso del termine quinquennale, sostenendo che il conteggio dovesse partire dalla scadenza originaria del 16 giugno 2009. La richiesta di pagamento era giunta il 30 giugno 2014. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito, stabilendo che la proroga fiscale disposta con decreto governativo al 6 luglio 2009 sposta in avanti anche il termine iniziale per la prescrizione contributi Gestione Separata. Di conseguenza, la richiesta dell'ente ha interrotto validamente i termini prima della scadenza quinquennale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente pubblico e rinviato la causa per un nuovo esame.
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Ricorso privo di firma digitale: l’Ente perde la causa
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Professionista. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dichiarando prescritto il debito contributivo ed escludendo l'occultamento doloso. L'Ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per la presenza di un ricorso privo di firma digitale. L'assenza della firma informatica sull'atto introduttivo ne determina la radicale nullità, poiché impedisce di ricondurre legalmente l'atto al suo autore.
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Prescrizione contributi previdenziali: proroga e conteggio
L'Ente Previdenziale richiede a una professionista il pagamento dei debiti contributivi per l'anno 2009. I giudici di merito dichiarano estinto il debito per prescrizione contributi previdenziali, individuando il termine iniziale di pagamento al 16 giugno 2010 e ritenendo tardivo l'atto interruttivo del 30 giugno 2015. L'Ente ricorre in Cassazione contestando la mancata sospensione del termine. La Suprema Corte accoglie il ricorso: un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 30 giugno 2015 risulta tempestiva. Il giudice di legittimità può correggere d'ufficio la data iniziale della prescrizione quando la questione resta aperta.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'Ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei versamenti previdenziali per l'anno 2008. I giudici di merito hanno annullato la richiesta, dichiarando estinto il credito per prescrizione contributi Gestione separata sul presupposto che il termine decorresse dal 16 giugno 2009. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente, chiarendo che la proroga fiscale estende la scadenza al 6 luglio 2009 e sposta in avanti la decorrenza della prescrizione. Il giudice può ricalcolare d'ufficio la data iniziale senza ostacoli di giudicato.
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Prescrizione contributi Gestione separata e proroga dei termini
L'Ente previdenziale ha richiesto a un Professionista il versamento dei contributi previdenziali non corrisposti. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte territoriale ha accolto l'eccezione, calcolando il termine dalla data ordinaria di versamento. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla reale data di scadenza del pagamento, includendo i differimenti e le proroghe disposti dai decreti governativi. Inoltre, la contestazione in appello mantiene aperta l'intera questione estintiva, consentendo al giudice di rideterminare d'ufficio il giorno iniziale del conteggio senza incorrere in preclusioni processuali. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'Ente previdenziale, annullando la sentenza impugnata.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’ente
Un libero professionista contestava la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per i redditi prodotti nel 2009. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il debito per prescrizione contributi Gestione Separata, calcolando il termine di cinque anni a partire dal 16 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le ragioni dell'ente. I giudici hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza del versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti a studi di settore. La richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è quindi tempestiva. Il giudice può correggere d'ufficio la data iniziale della prescrizione senza violare i limiti del processo.
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Prescrizione contributi previdenziali: proroga e conteggio
L'Ente Previdenziale richiede a un Libero Professionista i contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2008. Il Professionista eccepisce l'estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito accolgono l'eccezione, fissando l'inizio del termine al 16 giugno 2009 e dichiarando inefficace la richiesta dell'Ente giunta il 1° luglio 2014. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine effettivo di versamento, differito per legge al 6 luglio 2009 tramite decreto ministeriale per le attività soggette a studi di settore. Il giudice deve individuare d'ufficio la corretta scadenza iniziale senza vincoli di giudicato interno. L'Ente vince il ricorso e la causa torna in Corte d'appello.
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Indebito pensionistico: l’inganno del defunto ricade sugli eredi
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo per gli eredi di un pensionato di restituire all'ente previdenziale oltre trentunomila euro ricevuti a titolo di trattamento pensionistico non dovuto. Il pensionato aveva nascosto di svolgere un'attività lavorativa al momento della domanda di pensione, dichiarando falsamente di aver cessato ogni rapporto. La Suprema Corte ha qualificato tale omissione come dolo, escludendo l'irripetibilità delle somme. Inoltre, i giudici hanno stabilito che la prescrizione decennale per il recupero dell'indebito pensionistico è rimasta sospesa fino al momento della scoperta dell'inganno, avvenuta a seguito di una successiva richiesta di ricostituzione della pensione.
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Imprenditore Agricolo Professionale: INPS vince sui contributi
L'Istituto Previdenziale ha notificato a una coltivatrice un verbale di accertamento per l'omesso pagamento di contributi, disponendo la sua iscrizione d'ufficio come Imprenditore Agricolo Professionale per il periodo dal 2007 al 2012. La contribuente ha impugnato l'atto eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi del 2007 e l'incompetenza dell'ente previdenziale ad attribuire tale qualifica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la prescrizione dei contributi decorre solo dalla scadenza del saldo finale (avvenuta nel gennaio 2008) e non dalle singole scadenze mensili, rendendo tempestiva la notifica del 2012. Inoltre, la Corte ha ribadito la piena legittimità dell'ente previdenziale nell'effettuare accertamenti ispettivi per l'iscrizione previdenziale dei lavoratori agricoli.
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Prescrizione contributi INPS: salvi i debiti, sanzioni cancellate
Un professionista ha contestato la richiesta dell'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi relativi all'anno 2009, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento (differito al 6 luglio 2010) e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce occultamento doloso del debito. Poiché l'avviso di addebito è stato notificato il 6 luglio 2015, l'ultimo giorno utile, la richiesta dei contributi è salva. Tuttavia, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno annullato interamente le sanzioni civili originariamente applicate al professionista, in quanto non dovute per i periodi precedenti al 2011. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni.
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Indebito previdenziale: il doppio stipendio costa caro
Un direttore di banca si dimette e richiede la pensione di anzianità. Il giorno successivo viene riassunto dallo stesso istituto di credito. L'ente previdenziale eroga la pensione per anni, ignorando il nuovo impiego del pensionato, che omette di comunicare la riassunzione. Quando l'ente scopre la sovrapposizione tra stipendio e pensione, richiede la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione conferma l'obbligo di restituzione per indebito previdenziale. I giudici stabiliscono che il silenzio del pensionato configura un dolo omissivo, che impedisce la prescrizione del diritto di recupero dell'ente. Il pensionato deve quindi restituire l'intera somma percepita illegittimamente.
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Prescrizione dei contributi: INPS perde contro il commercialista
Un libero professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per l'anno 2012, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS vince la causa
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, iscrivendolo d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, modificata al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale per i soggetti sottoposti agli studi di settore. Di conseguenza, l'atto interruttivo dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestivo, poiché intervenuto entro i cinque anni previsti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi: l’INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per recuperare i contributi previdenziali del 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento doloso. Per sospendere la prescrizione serve la prova di un'intenzionalità specifica di nascondere il debito, escludendo così l'applicazione della sospensione. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'ente.
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Iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha disposto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di un professionista per recuperare i contributi previdenziali del 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo che il termine decorra dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse dolo, sospendendo la prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sia perché introduceva una questione nuova, sia perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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