L'Azienda ha attivato impianti di produzione di energia elettrica per uso proprio senza la preventiva denuncia, omettendo per anni il pagamento delle relative imposte. Nel 2006 l'Azienda ha presentato una denuncia tardiva e, nel 2008, l'Ufficio doganale ha accertato le violazioni emettendo avvisi di pagamento. L'Azienda ha eccepito la prescrizione delle accise per le annualità più risalenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, stabilendo che, in caso di comportamenti omissivi del contribuente, la prescrizione delle accise non decorre dal momento del consumo, ma inizia a decorrere solo dal momento in cui l'amministrazione finanziaria scopre l'illecito. Di conseguenza, le pretese del fisco sono pienamente legittime e non prescritte.
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