Un'azienda ha richiesto il rimborso delle imposte Ires pagate in eccedenza per gli anni 2004 e 2005, a causa della mancata deduzione dell'Irap sul costo del personale. L'amministrazione finanziaria non ha risposto alla richiesta, generando un silenzio-rifiuto. I giudici di merito hanno ritenuto il ricorso tardivo applicando il termine di decadenza di quarantotto mesi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che, una volta presentata tempestivamente l'istanza di rimborso delle imposte, il diritto del contribuente a impugnare il silenzio-rifiuto è soggetto al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e non a quello di decadenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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