In un caso di compravendita immobiliare basata su un contratto nullo, la Corte di Cassazione chiarisce la distinzione tra l'azione di restituzione del prezzo (indebito oggettivo) e quella per responsabilità precontrattuale. Viene confermato il diritto alla restituzione della somma versata con interessi dalla data del pagamento, data la malafede del venditore, ma si esclude la rivalutazione monetaria automatica. Quest'ultima, infatti, non spetta per i debiti di valuta come l'indebito, a meno che non si provi un 'maggior danno', a differenza dei debiti di valore tipici del risarcimento da illecito.
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