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Art. 2909 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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777 provvedimenti

Altri anni per Art. 2909 Codice Civile

Calcolo retribuzione part-time: l’Azienda perde in Cassazione
Un gruppo di lavoratrici ha contestato l'errato calcolo retribuzione part-time applicato dall'Azienda. Il datore di lavoro continuava a calcolare la percentuale di stipendio basandosi su un tempo pieno teorico di 40 ore settimanali, nonostante i successivi contratti collettivi avessero ridotto l'orario ordinario dei colleghi a tempo pieno. I giudici di merito hanno accolto la domanda delle lavoratrici, condannando l'Azienda al pagamento delle differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che calcolare la retribuzione del part-time su un orario superiore a quello effettivamente svolto dai lavoratori a tempo pieno viola il principio di non discriminazione. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Cessione del ramo d’azienda: stipendio dovuto anche senza lavoro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda contro il decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente per il pagamento dello stipendio. La cessione del ramo d'azienda a cui il lavoratore era addetto era stata dichiarata invalida. Il datore di lavoro originario sosteneva di poter trattenere le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità risarcitoria da parte dell'azienda acquirente. La Suprema Corte ha invece chiarito che, dichiarata inefficace la cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro originario rimane in vita. Di conseguenza, l'obbligo di pagare le retribuzioni ha natura retributiva e non risarcitoria. Non si applica quindi la compensazione con quanto percepito dal lavoratore per altre vicende lavorative di fatto. Il lavoratore ha diritto all'intero stipendio.
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Revocazione straordinaria: ko del datore sui documenti tardivi
Un'associazione sindacale ha impugnato il licenziamento disciplinare di due lavoratrici. Dopo l'annullamento dei licenziamenti in primo grado, l'associazione ha proposto istanza di revocazione straordinaria, sostenendo di aver scoperto nuovi documenti decisivi tramite un'indagine penale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per mancanza di prove sulla decisività dei documenti e sulla non colpevolezza della ritardata scoperta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la revocazione straordinaria richiede la prova rigorosa che l'ignoranza dei documenti non sia dipesa da colpa della parte e che i nuovi elementi siano determinanti per ribaltare il giudizio, nel rispetto del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
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Contratto di trasporto o appalto? No a stipendi dal committente
Un gruppo di autisti ha chiesto il pagamento di differenze retributive alla lavanderia industriale committente delle spedizioni, sostenendo l'esistenza di un appalto di servizi con il loro datore di lavoro effettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che il rapporto tra l'impresa di trasporti e la lavanderia era un semplice contratto di trasporto e non un appalto. Di conseguenza, non si applica la responsabilità solidale per i crediti di lavoro dei dipendenti. La Corte ha chiarito che l'appalto richiede una pianificazione complessa e continuativa di servizi con un corrispettivo unitario, elementi assenti in questo caso, dove si trattava di singole spedizioni ripetute nel tempo.
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Lavoro a progetto generico: scatta la subordinazione automatica
L'Azienda ha impugnato la cartella esattoriale dell'INPS relativa a contributi omessi per rapporti di lavoro a progetto instaurati con operatori di call center. La Corte d'Appello ha confermato la pretesa contributiva limitatamente a circa 78.000 euro, rilevando la genericità del progetto, coincidente con la normale attività d'impresa. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la mancanza di un progetto specifico determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale conversione opera direttamente per legge (ope legis), rendendo superfluo accertare le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'Azienda perde la causa ed è condannata a pagare le spese legali.
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Preavviso di fermo amministrativo: quando la sentenza non basta
Una Società ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo emesso per sanzioni legate al lavoro nero e premi assicurativi non pagati. La ricorrente sosteneva che una precedente sentenza definitiva avesse già escluso le irregolarità lavorative. Tuttavia, i giudici di merito hanno respinto il ricorso, rilevando che quel precedente giudicato non era opponibile all'Amministrazione Finanziaria e all'Agente della Riscossione, trattandosi di soggetti terzi estranei a quel processo. Inoltre, la Società non aveva riassunto tempestivamente la causa davanti al giudice ordinario dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della Società, confermando la validità del preavviso e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Capitalizzazione pensione integrativa: addio ai ratei mensili
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza favorevole. Tuttavia, i pensionati avevano precedentemente scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma unica, il cosiddetto zainetto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che la liquidazione unica avesse estinto il diritto alla pensione mensile. La Cassazione ha confermato questo principio: dopo la liquidazione non spettano più i ratei mensili rivalutati. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso di un singolo lavoratore. La Corte d'Appello aveva infatti annullato erroneamente anche i suoi crediti precedenti al 2009, violando il giudicato interno, poiché la banca non li aveva contestati in appello. La causa è stata rinviata per ricalcolare la sua posizione.
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Previdenza complementare: il pensionato perde contro la banca
Un pensionato ha richiesto a una banca il pagamento delle differenze tra la pensione di invalidità e il trattamento pensionistico ricevuto. La banca ha opposto in compensazione un proprio credito maggiore. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del pensionato, rilevando che per un periodo il credito era inesistente per un precedente giudicato, e per il periodo successivo il pensionato aveva già ottenuto la liquidazione anticipata della quota di previdenza complementare (il cosiddetto zainetto). La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pensionato, confermando che i conteggi di parte non costituiscono fatti storici omessi ma semplici argomentazioni difensive e che il ricorso difettava di autosufficienza. Il pensionato perde la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: stop a ratei futuri
Alcuni ex dipendenti bancari e i loro eredi hanno chiesto la condanna dell'Azienda e del Fondo Pensione al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza passata in giudicato. Tuttavia, la pensione integrativa era stata nel frattempo liquidata in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la capitalizzazione della pensione integrativa determina l'estinzione del diritto a ricevere i pagamenti periodici mensili. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili per un periodo successivo alla liquidazione una tantum, poiché l'obbligazione principale si è estinta. L'unica contestazione possibile avrebbe potuto riguardare il calcolo della somma liquidata, ma tale aspetto non era oggetto della causa.
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Pensione integrativa: la liquidazione unica cancella gli aumenti
Gli Eredi dei Pensionati hanno chiesto alla Banca e al Fondo Pensione il pagamento di differenze economiche mensili sulla pensione integrativa, maturate dopo che il trattamento era stato liquidato in un'unica soluzione (capitalizzazione). Gli eredi sostenevano che il diritto alla perequazione (adeguamento all'inflazione), riconosciuto da una vecchia sentenza, fosse autonomo e continuasse a maturare mese per mese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, non possono maturare differenze mensili successive su un trattamento ormai liquidato e non più esistente. Eventuali contestazioni potevano riguardare solo il calcolo della somma unica, ma andavano proposte con una causa diversa.
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Capitalizzazione della pensione: stop ai ratei dopo il capitale
Un pensionato ha chiesto la condanna della banca e del fondo pensionistico al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa, basandosi su un vecchio giudicato che gli riconosceva la perequazione automatica. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente optato per la capitalizzazione della pensione, ricevendo l'intera somma in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione determina l'estinzione definitiva del diritto a ricevere i ratei mensili periodici. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili maturate dopo la liquidazione una tantum. Eventuali contestazioni sul calcolo della somma capitalizzata avrebbero dovuto essere sollevate con una diversa e autonoma azione giudiziaria.
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Giudicato sostanziale: quando il rito non blocca la restituzione
Un lavoratore, dopo la riforma della sentenza che dichiarava illegittimo il suo licenziamento, si è opposto alla richiesta di restituzione delle somme ricevute dal datore di lavoro. Il lavoratore sosteneva che si fosse formato il giudicato sostanziale sulla precedente dichiarazione di inammissibilità della domanda restitutoria, pronunciata per genericità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che una pronuncia di inammissibilità in rito produce solo un giudicato formale limitato a quel processo. Essa non impedisce di riproporre la domanda di restituzione in un nuovo e separato giudizio, poiché manca un esame nel merito del diritto. Il lavoratore deve quindi restituire le somme e pagare le spese legali.
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Indennità De Maria: la firma del CCNL batte la retroattività
Una lavoratrice universitaria operante in ambito ospedaliero ha richiesto il pagamento delle differenze retributive legate alla indennità De Maria per equiparare il proprio stipendio a quello del personale sanitario. L'Università e l'Azienda Ospedaliera si sono opposte, sostenendo che le progressioni di carriera della dipendente fossero successive all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo (CCNL 2002/2005) e quindi non protette dalla clausola di salvezza. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la data di riferimento per la conservazione dei diritti acquisiti è quella della firma effettiva del contratto (27 gennaio 2005) e non quella della sua decorrenza retroattiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Clausola di salvezza: firma del contratto batte retroattività
Una dipendente universitaria operante in una struttura ospedaliera ha richiesto il pagamento dell'indennità De Maria per equiparare il proprio trattamento a quello del personale sanitario. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la clausola di salvezza del CCNL 2002/2005 si applicasse solo alle posizioni maturate prima del 2002, data di inizio efficacia del contratto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che per l'applicazione della clausola di salvezza rileva la data di effettiva sottoscrizione del contratto collettivo (27 gennaio 2005) e non quella della sua decorrenza retroattiva. Di conseguenza, i diritti acquisiti prima della firma del contratto sono fatti salvi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ritenute fiscali non versate: l’azienda deve darle al lavoratore
Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle somme trattenute in busta paga dal datore di lavoro negli anni 1990/1992. L'azienda, agendo come sostituto d'imposta, aveva trattenuto le imposte ma, beneficiando di un condono fiscale post-sisma del 1990 in Sicilia, aveva versato all'erario solo il 10% del dovuto, trattenendo il restante 90%. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del lavoratore sia quello dell'azienda. La Corte ha stabilito che le ritenute fiscali non versate all'erario a seguito del condono spettano al lavoratore. Il datore di lavoro non ha alcun titolo giuridico per trattenere queste somme e deve restituirle al dipendente, in quanto quest'ultimo è il reale beneficiario dell'agevolazione fiscale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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Cambio appalto: tutele salariali contro assorbimento superminimo
Nel contesto di un cambio appalto per la gestione di servizi scolastici, alcune lavoratrici hanno richiesto al nuovo datore di lavoro il mantenimento di un'integrazione salariale provinciale stabilita nel 1989. L'Azienda Subentrante si è opposta, sostenendo la scadenza dell'accordo e chiedendo, in subordine, l'assorbimento di tale somma nel superminimo già corrisposto. La Corte d'Appello ha dato ragione alle dipendenti, ritenendo inammissibile la richiesta di assorbimento perché considerata nuova. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'azienda: ha confermato che le lavoratrici hanno diritto a conservare l'integrazione salariale come trattamento di miglior favore, ma ha stabilito che la richiesta di assorbimento nel superminimo e l'eccezione di avvenuto pagamento per una lavoratrice erano ammissibili e andavano esaminate. La causa torna in Appello.
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Annullamento delibera previdenziale: la Cassa può cambiare idea
Un Professionista ha impugnato la decisione della Cassa Previdenziale che aveva dichiarato l'anno di iscrizione 1999 non utile ai fini della pensione. In precedenza, lo stesso ente aveva riconosciuto quell'anno come valido. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Professionista, stabilendo che le decisioni assunte in sede amministrativa non impediscono l'annullamento delibera previdenziale da parte dell'ente stesso per vizi di legittimità. I provvedimenti amministrativi favorevoli non creano un giudicato e non vincolano il giudice, il quale deve accertare autonomamente la sussistenza dei requisiti previdenziali.
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Regolarizzazione contributiva: il Comune perde contro l’INPS
Un'amministrazione pubblica ha simulato contratti di lavoro autonomo con quattro dipendenti, successivamente riconosciuti come subordinati dal TAR. L'ente previdenziale ha quindi richiesto la regolarizzazione contributiva ottenendo un decreto ingiuntivo basato sulle sentenze amministrative. L'amministrazione ha contestato il provvedimento eccependo la prescrizione dei crediti e l'inopponibilità del giudicato all'ente previdenziale, rimasto estraneo al primo giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno chiarito che le sentenze del TAR, pur non costituendo giudicato diretto per l'ente previdenziale, rappresentano una valida prova scritta per emettere il decreto ingiuntivo. Inoltre, l'eccezione di prescrizione è stata respinta poiché l'amministrazione aveva precedentemente interrotto i termini richiedendo la rateizzazione del debito.
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Insinuazione tardiva al passivo: il giudicato blocca i rimborsi
Un lavoratore ha richiesto, tramite insinuazione tardiva al passivo, il pagamento di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo l'avvio della liquidazione coatta amministrativa dell'azienda datrice di lavoro. In precedenza, il lavoratore aveva già ottenuto con sentenza definitiva gli accessori limitatamente al periodo antecedente alla liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che il giudicato formatosi sulla precedente opposizione preclude qualsiasi ulteriore richiesta tardiva per lo stesso credito. Inoltre, l'effetto retroattivo delle sentenze della Corte Costituzionale non si applica ai rapporti ormai esauriti da una decisione definitiva. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Indennità di mobilità: il giudicato batte la decadenza dell’Inps
Un lavoratore ottiene una sentenza definitiva che riconosce il suo diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità. Successivamente, avvia una causa per ottenere il pagamento della relativa indennità di mobilità. L'Istituto Previdenziale si oppone, sostenendo che il lavoratore sia decaduto dal diritto per non aver rispettato il termine di 68 giorni. La Corte d'Appello condanna l'ente previdenziale, ritenendo che il diritto fosse ormai accertato con efficacia di giudicato. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'ente pubblico: sebbene la decadenza sia rilevabile d'ufficio, essa trova un limite invalicabile nel giudicato precedente. Vince il lavoratore, che ha diritto a ricevere la prestazione.
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