Un dipendente di un ente previdenziale, con mansioni tecniche, ha svolto perizie immobiliari per l'erogazione di mutui da parte dello stesso ente. Ritenendo tale attività esterna alle sue mansioni, ha richiesto un compenso extra. La Corte di Cassazione ha rigettato la sua domanda, stabilendo che le perizie rientravano nei fini istituzionali dell'ente e, pertanto, erano già coperte dalla retribuzione ordinaria in base al principio di onnicomprensività. La Corte ha inoltre chiarito che un rapporto diretto tra il perito e il richiedente il mutuo avrebbe generato un inammissibile conflitto di interessi.
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