Una società proprietaria di un albergo impugna una delibera del condominio relativa alle tabelle millesimali di scale e ascensore. La Corte d'Appello rigetta la domanda della società. Quest'ultima propone ricorso in Cassazione, ma il condominio eccepisce la tardività dell'impugnazione. La sentenza d'appello era stata notificata via PEC a uno dei difensori della società, facendo decorrere il termine breve per impugnare di sessanta giorni. Il ricorso è stato invece notificato oltre tale scadenza. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per decorso del termine breve per impugnare, confermando che la notifica a uno solo dei difensori, anche se non domiciliatario, è idonea a far decorrere i termini. La società perde la causa e viene condannata a pagare le spese legali, mentre viene rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria.
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