Il Creditore ha intimato il pagamento di una somma di denaro agli Eredi del debitore originario. Gli Eredi hanno proposto opposizione a precetto, sostenendo di aver già estinto il debito tramite un pagamento effettuato lo stesso giorno dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito. Il Creditore ha ribattuto che tale fatto, avvenuto durante la causa principale e non accertato nella sentenza definitiva, non poteva essere fatto valere nella fase esecutiva. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'opposizione per la natura parziaria del debito ereditario, ma ha escluso la rilevanza del pagamento tardivo. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire l'applicazione dei principi di diritto sul giudicato e sulla deducibilità dei fatti estintivi, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una decisione nomofilattica.
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