Un'azienda inquilina ha esercitato il diritto di riscatto dell'immobile locato dopo che i proprietari lo avevano venduto a terzi senza notificare la prelazione. Il giudice ha riconosciuto il passaggio di proprietà con effetto retroattivo, fissando tre mesi per versare il prezzo. L'inquilina non ha pagato la somma in contanti, ma ha compensato il debito con i canoni di affitto versati erroneamente negli anni precedenti. I proprietari hanno chiesto di annullare il trasferimento per mancato pagamento. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'inquilina: il mancato versamento nel termine fissato non fa decadere dal diritto di acquisto né annulla il trasferimento della proprietà, ma costituisce un semplice ritardo di pagamento. Di conseguenza, il contratto di affitto si è estinto per sovrapposizione dei ruoli di proprietario e inquilino, rendendo legittima la compensazione dei canoni indebiti con il prezzo dell'immobile.
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