L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società imposte non versate per l'anno 2009 relative a IRES, IRAP e IVA. I giudici di secondo grado hanno annullato l'accertamento fiscale, riconoscendo il valore vincolante di un giudicato esterno già favorevole alla società per una diversa annualità. Il Fisco ha presentato ricorso in Cassazione per contestare tale estensione automatica. Nelle more del procedimento, la società contribuente ha presentato formale domanda di adesione alla definizione agevolata prevista dalla Legge 130/2022, depositando la relativa istanza di sospensione. I Supremi Giudici hanno accertato la regolare sussistenza dei requisiti normativi. Di conseguenza, la Corte ha disposto la sospensione del giudizio tributario pendente, rimettendo la causa sul ruolo ordinario in attesa del perfezionamento della sanatoria.
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