Una società operante nel settore della cartellonistica pubblicitaria ha impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità relativa all'anno 2016. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, a seguito dell'abrogazione nel 2012 della norma che consentiva ai Comuni di aumentare le tariffe, tali maggiorazioni non potevano più essere applicate per gli anni successivi, incluso il 2016. Di conseguenza, il tributo è dovuto solo nella misura base, senza alcun aumento, determinando la nullità dell'avviso di accertamento per la parte eccedente.
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