La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, le questioni e le eccezioni accolte in primo grado ma non specificamente riproposte in appello si considerano rinunciate. Questo principio si applica anche se la parte appellata non si costituisce in giudizio (rimane contumace). Nel caso specifico, una commissione tributaria regionale aveva erroneamente esaminato motivi assorbiti in primo grado e non ripresentati dall'appellato, annullando la decisione. La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che il giudice d'appello, una volta riformata la motivazione del primo giudice, non poteva esaminare d'ufficio questioni ormai rinunciate dalla parte.
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