Una società cooperativa in liquidazione ha agito in revocatoria contro un fornitore per pagamenti ricevuti nel 'periodo sospetto'. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda per mancanza di prova della 'scientia decoctionis', ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso della società. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla sussistenza della scientia decoctionis costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e ha dichiarato inammissibili o infondati i numerosi motivi procedurali sollevati.
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