Un promissario acquirente stipula un contratto preliminare per l'acquisto di terreni agricoli. Il venditore si impegna a firmare i documenti necessari per far ottenere all'acquirente un finanziamento pubblico regionale, ma successivamente si rifiuta, chiedendo una somma extra. Nel frattempo, il venditore costituisce un fondo patrimoniale per proteggere i propri beni. L'acquirente agisce in giudizio chiedendo il risarcimento danni da inadempimento e la revoca del fondo patrimoniale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che, per ottenere il risarcimento, non basta dimostrare l'inadempimento del venditore, ma occorre provare di aver effettivamente realizzato le opere finanziabili e che queste corrispondessero al progetto approvato. Senza la prova del danno reale, viene meno anche il credito che giustifica l'azione revocatoria contro il fondo patrimoniale.
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