Un creditore ha venduto le sue quote di una società a un acquirente, che però non ha saldato l'intero prezzo. L'acquirente ha poi rivenduto le quote a un secondo acquirente, il quale, tramite operazioni societarie complesse, ha trasferito l'immobile principale della società a entità collegate, amministrate dal figlio. Il creditore ha avviato un'azione revocatoria societaria per rendere inefficaci questi trasferimenti. La Cassazione ha confermato che la consapevolezza di danneggiare il creditore (scientia damni) e la mala fede dei sub-acquirenti potevano essere provate anche tramite presunzioni, come il rapporto di parentela tra gli amministratori. La Corte ha ribadito l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche contro atti di scissione societaria.
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