Una cittadina ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa civile svoltasi davanti al Giudice di pace. Il giudice di merito ha dichiarato la domanda inammissibile perché la donna non aveva preventivamente richiesto la decisione con trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.), considerata un rimedio preventivo obbligatorio. La Corte d'appello ha quindi sollevato un rinvio pregiudiziale in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che, anche nei processi davanti al Giudice di pace, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale costituisce un rimedio preventivo necessario. Questo strumento ha infatti una reale efficacia acceleratoria, poiché comporta la rinuncia a memorie scritte e consente la lettura immediata della sentenza in udienza. Di conseguenza, senza questo passaggio, la successiva domanda di equa riparazione è inammissibile.
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