Una cittadina chiede un risarcimento allo Stato per l'eccessiva durata di un processo. Aveva avviato la causa con un rito sommario, uno dei rimedi preventivi Legge Pinto. Tuttavia, il giudice aveva convertito il rito in ordinario. La Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo il cambio di rito, la cittadina avrebbe dovuto attivare un ulteriore rimedio preventivo previsto per i processi ordinari. Non avendolo fatto, ha perso il diritto al risarcimento. La sua richiesta è stata quindi respinta. La Corte ha però accolto un punto secondario, escludendo la sua condanna al pagamento delle spese forfettarie in favore dello Stato, in quanto non dovute all'Avvocatura dello Stato.
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