L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, socia di due società a ristretta base partecipativa, contestando maggiori redditi da partecipazione derivanti da utili extracontabili non dichiarati dalle società. La contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo di non aver mai ricevuto tali somme e di essere estranea alla gestione aziendale, essendo peraltro separata dal coniuge, effettivo gestore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili per le società con pochi soci. Secondo i giudici, spetta al socio fornire la prova contraria dell'accantonamento dei fondi o della propria totale estraneità alla gestione. Non bastano semplici affermazioni non documentate per superare tale presunzione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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