Un'azienda ha chiesto l'annullamento di due contratti di consulenza e agenzia firmati dal proprio ex direttore generale. Quest'ultimo, infatti, era anche socio fondatore e titolare di una quota rilevante della società beneficiaria dei contratti. I contratti prevedevano prezzi fuori mercato e una durata triennale, garantendo un ingiusto vantaggio alla seconda società proprio prima delle dimissioni del direttore. La Cassazione ha confermato l'annullamento dei contratti per conflitto di interessi dell'amministratore, rigettando il ricorso della società beneficiaria. La Corte ha chiarito che, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, si applica la disciplina generale della rappresentanza. Di conseguenza, i contratti sono annullabili se il conflitto era conosciuto o conoscibile dall'altro contraente, elemento qui provato tramite indizi precisi e concordanti. La società ricorrente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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