Un'Azienda aveva ottenuto in primo grado la condanna di un Lavoratore alla restituzione di una somma (circa 11.000 euro) percepita come indennità di buonuscita, in seguito alla riforma della sentenza originaria che aveva riconosciuto tale diritto. La Corte d'Appello, però, ha rigettato la richiesta di restituzione dell'Azienda, ritenendo che questa non avesse fornito prova certa dell'effettivo pagamento della somma. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'errata applicazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e che l'Azienda non ha dimostrato l'effettivo versamento. L'onere della prova non è stato assolto.
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