La Corte di Cassazione ha stabilito che la ricognizione di debito contenuta in titoli cambiari con data certa è pienamente opponibile al fallimento. Nel caso di specie, un creditore aveva richiesto l'ammissione al passivo basandosi su cambiali protestate prima del fallimento della società debitrice. Il Tribunale aveva respinto la domanda, sostenendo che il creditore dovesse provare il rapporto causale sottostante. La Suprema Corte ha cassato la decisione, chiarendo che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento inverte l'onere della prova: spetta al curatore fallimentare dimostrare l'eventuale inesistenza del debito, non al creditore provarne l'origine.
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