La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34906/2024, ha stabilito che, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, spetta al contribuente fornire prove concrete e inconfutabili dell'effettività delle prestazioni ricevute. L'Agenzia delle Entrate può basare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti, come l'incapacità operativa del fornitore. Nel caso di specie, una società di costruzioni si è vista negare la deducibilità di costi fatturati da una ditta individuale priva di dipendenti, macchinari e una struttura adeguata a fronte di un fatturato milionario. La Corte ha ritenuto insufficienti le prove fornite dalla società (contratti senza data certa e pagamenti), confermando l'accertamento fiscale.
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