Un dipendente con mansioni di addetto alla rilevazione presenze è stato sanzionato con un licenziamento per giusta causa per aver falsificato i propri orari di servizio, risultando presente mentre era assente. Sebbene una precedente decisione avesse escluso l'utilizzabilità dei controlli effettuati tramite agenzia investigativa poiché riguardanti la prestazione lavorativa, la Corte d'Appello ha confermato la legittimità del recesso. Tale decisione si fonda sulla mancata contestazione del fatto storico dell'abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente stesso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la gravità della condotta fraudolenta, accertata indipendentemente dai controlli investigativi, giustifica la rottura del vincolo fiduciario.
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