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Art. 2055 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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63 provvedimenti

Altri anni per Art. 2055 Codice Civile

Responsabilità rovina edificio: limiti ricorso Cassazione
In un caso di danni a un'abitazione e a un caseificio causati da una frana, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un progettista, ritenuto corresponsabile in solido con altri soggetti. La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello, sottolineando due principi fondamentali: la responsabilità da rovina di edificio, una volta accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere ridiscussa; inoltre, la quantificazione dei danni è una valutazione di merito che non può essere riesaminata in sede di legittimità se non per vizi di legge. La decisione ribadisce la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
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Responsabilità direttore lavori: i limiti secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti della responsabilità del direttore dei lavori in un complesso caso di vizi edilizi. La sentenza chiarisce che il professionista non risponde automaticamente di ogni difetto, ma solo per le violazioni del suo specifico dovere di vigilanza. Il caso riguardava la costruzione di una villa, dove il committente aveva citato in giudizio l'architetto e diverse imprese per gravi difetti. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva esteso la condanna dell'architetto oltre i motivi del suo ricorso, violando il divieto di 'reformatio in peius', e che gli aveva attribuito una responsabilità generica per tutti i vizi, senza distinguere tra errori esecutivi delle imprese e reali carenze di supervisione.
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Danno da condominio: il condomino deve pagare?
Una società di costruzioni, proprietaria di alcuni locali, ha subito un danno da condominio a causa di infiltrazioni provenienti da terrazze a uso esclusivo. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello ha errato nel dichiarare inammissibile, per genericità, la richiesta della società di essere esonerata dal contribuire alle spese di riparazione. La sentenza ha chiarito che il condomino danneggiato assume la posizione di terzo rispetto al condominio e ha diritto al risarcimento, ma la questione del suo obbligo di contribuire pro quota alle spese merita un esame approfondito, non una declaratoria di inammissibilità. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione su questo specifico punto.
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