Una società committente ha citato in giudizio due studi di progettazione per gravi vizi nella costruzione della nuova sede. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione d'appello, ha chiarito un principio fondamentale sulla responsabilità contrattuale del progettista. La Corte ha stabilito che una richiesta di risarcimento danni, se formulata in termini ampi, deve essere interpretata come comprensiva sia della responsabilità contrattuale per inadempimento, sia di quella extracontrattuale per gravi difetti (ex art. 1669 c.c.). La sentenza impugnata è stata cassata per aver erroneamente escluso la domanda contrattuale, con una motivazione definita 'apparente' e contraddittoria.
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