La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11562/2024, ha stabilito un principio fondamentale per gli enti del Terzo Settore. Una società di mutuo soccorso si era vista revocare il patrocinio a spese dello Stato perché, secondo il Tribunale, svolgeva attività economica. La Suprema Corte ha cassato la decisione, chiarendo che l'attività economica onlus, se pur gestita con criteri di economicità per coprire i costi, non esclude l'accesso al beneficio quando è puramente strumentale a raggiungere uno scopo solidaristico e non persegue un fine di lucro diretto.
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