In una procedura di asta fallimentare per una farmacia, un'aggiudicataria si opponeva al pagamento dell'imposta di registro, sostenendo che le spese di trasferimento fossero incluse nel prezzo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10969/2024, ha rigettato il ricorso, confermando che, salva esplicita previsione contraria nei documenti di vendita, l'aggiudicatario è tenuto a versare il prezzo d'asta oltre a tutte le imposte e le spese accessorie. La Corte ha stabilito che l'interpretazione dei documenti di vendita da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se non viziata e che le difese sulla decadenza del diritto alla riscossione dell'imposta erano infondate.
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