Attività Economica ONLUS: Quando Non Esclude il Patrocinio a Spese dello Stato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce su un tema di vitale importanza per il Terzo Settore: la definizione di attività economica onlus ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia chiarisce che la gestione economicamente sostenibile di un ente non profit non equivale automaticamente a un’attività lucrativa e, pertanto, non ne preclude l’accesso alla giustizia. Questa decisione rappresenta una garanzia fondamentale per tutte quelle organizzazioni che operano con finalità solidaristiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Padova di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa a una società di mutuo soccorso. Secondo il Tribunale, l’ente svolgeva un’attività economica in senso proprio, in quanto la sua operatività si basava sulla copertura dei costi attraverso i ricavi, come le quote associative. Questa impostazione, definita “metodo economico”, è stata ritenuta incompatibile con i requisiti per accedere al beneficio, che esclude gli enti che esercitano attività economica.
La società di mutuo soccorso, sostenendo che la propria attività fosse priva di qualsiasi fine di lucro e finalizzata unicamente al perseguimento di scopi mutualistici e solidaristici, ha impugnato l’ordinanza di revoca dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il concetto di attività economica onlus
La Suprema Corte ha accolto le ragioni della ricorrente, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la questione al Tribunale per un nuovo esame. Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione del concetto di “attività economica” contenuto nell’art. 119 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
Secondo gli Ermellini, il giudice di merito ha errato nel far coincidere la mera gestione economica (necessaria alla sopravvivenza di qualsiasi organizzazione) con l’esercizio di un’attività economica con finalità speculative. Un’interpretazione così restrittiva finirebbe per escludere dal beneficio la quasi totalità degli enti del Terzo Settore, i quali, pur non avendo scopo di lucro, devono necessariamente gestire le proprie risorse in modo oculato per non dissipare il patrimonio e poter continuare a perseguire i propri fini istituzionali.
Le Motivazioni
La Corte ha articolato il suo ragionamento su alcuni punti cardine. In primo luogo, ha sottolineato che l’attività economica onlus che preclude l’accesso al gratuito patrocinio è solo quella che persegue un fine di lucro diretto. Non rientra in questa categoria l’attività che, sebbene condotta con un metodo economico, è meramente strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico.
Il provvedimento impugnato aveva erroneamente identificato l’attività economica nel semplice fatto che l’ente cercasse di mantenere un pareggio di bilancio, coprendo le spese con le entrate. Questo, afferma la Corte, è un approccio fallace. L’economicità della gestione è comune sia alle imprese for-profit sia agli enti non-profit; ciò che le distingue è la finalità ultima. Per un’impresa, il profitto è lo scopo; per un ente solidaristico, il pareggio di bilancio è lo strumento per garantire la continuità della missione sociale.
La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è di fondamentale importanza pratica per tutto il Terzo Settore. Essa stabilisce un confine chiaro e netto: la gestione oculata e sostenibile di un ente non profit, che prevede la raccolta di fondi o quote per coprire i costi dei servizi offerti, non costituisce di per sé un’attività economica a scopo di lucro. La discriminante è l’assenza della finalità speculativa e della distribuzione, anche indiretta, di utili.
Grazie a questa pronuncia, gli enti non profit vedono rafforzata la tutela del loro diritto di accesso alla giustizia, potendo contare sul patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti, senza temere che una gestione responsabile delle proprie risorse venga erroneamente interpretata come un’attività d’impresa.
Una ONLUS che si autofinanzia tramite quote associative svolge “attività economica” che le impedisce di accedere al patrocinio a spese dello Stato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la raccolta di fondi (come le quote associative) per coprire i costi e perseguire finalità solidaristiche non è considerata un’attività economica con fine di lucro diretto. Pertanto, non preclude l’accesso al beneficio, a condizione che non vi sia uno scopo speculativo.
Qual è la differenza tra attività economica con fine di lucro e attività economica strumentale secondo la Cassazione?
L’attività economica con fine di lucro ha come obiettivo primario la generazione di un profitto. L’attività economica strumentale, invece, pur utilizzando un metodo economico (copertura dei costi con i ricavi), è solo un mezzo per raggiungere uno scopo più alto, di natura solidaristica e non lucrativa.
Come deve essere interpretato il requisito dell’assenza di “attività economica” per gli enti non profit che chiedono il gratuito patrocinio?
Il requisito deve essere interpretato in senso restrittivo. L’esclusione dal beneficio si applica solo agli enti che svolgono un’attività finalizzata a un profitto diretto. Non si applica a quegli enti che, pur operando in modo economicamente sostenibile, hanno come unico scopo la realizzazione di obiettivi di utilità sociale.