Un Cittadino aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme depositate come garanzia per contratti di locazione. La Banca, che deteneva i fondi, si era opposta. Il Tribunale aveva dato ragione al Cittadino. In appello, la Corte ha compensato le spese processuali tra il Cittadino e la Banca, citando le "oscillazioni giurisprudenziali" sull'applicabilità dell'Art. 1957 c.c. alla garanzia autonoma. Il Cittadino ha impugnato questa decisione in Cassazione, sostenendo di essere totalmente vittorioso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della compensazione delle spese processuali a causa della complessità e delle diverse interpretazioni legali sulla natura e disciplina delle garanzie autonome.
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