La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso di due garanti che avevano donato i loro beni immobili per sottrarli ai creditori. La sentenza chiarisce la natura della donazione modale ai fini della revocatoria donazione, ribadendo che l'imposizione di un onere non la trasforma in un atto oneroso. Inoltre, la Corte distingue nettamente l'avallo cambiario dalla fideiussione, escludendo l'applicazione delle tutele previste per quest'ultima alla garanzia cartolare, data la sua autonomia e astrattezza.
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