Una società appaltatrice ha citato in giudizio un ente pubblico per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto di servizi. L'ente ha eccepito il parziale inadempimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, ribadendo che l'onere della prova dell'esatto adempimento grava sull'appaltatore che agisce per il pagamento. Di conseguenza, la richiesta economica della società è stata notevolmente ridotta, in quanto non era riuscita a dimostrare di aver eseguito tutte le prestazioni pattuite. La Corte ha anche chiarito che, negli appalti pubblici, la mancata contestazione dei rapporti di avanzamento attività non equivale ad accettazione dell'opera, essendo necessario il collaudo formale.
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