Un'impresa immobiliare, proprietaria di varie unità in un condominio, ha citato in giudizio i progettisti e l'impresa costruttrice per gravi infiltrazioni d'acqua dal tetto. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dei costruttori, rigettando i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 c.c. si applica alle infiltrazioni che compromettono la funzionalità dell'immobile. Inoltre, il termine di un anno per denunciare i vizi inizia a decorrere solo quando il danneggiato acquisisce una piena e sicura consapevolezza tecnica dei difetti e delle loro cause, spesso tramite una perizia. Infine, la Corte ha stabilito che ogni singolo condomino è pienamente legittimato ad agire in giudizio per i danni alle parti comuni dell'edificio, senza dover attendere l'iniziativa dell'amministratore.
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