La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 45431/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte ha stabilito che il beneficio può essere revocato dal giudice dell'esecuzione se emerge una causa ostativa non effettivamente conosciuta dal giudice di merito al momento della sentenza, anche qualora tale causa fosse stata astrattamente 'conoscibile'. La decisione si fonda sul principio della conoscenza effettiva e documentata, escludendo la rilevanza della mera conoscibilità.
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