Inammissibilità ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso davanti alla Corte di Cassazione, un esito che sancisce la definitività di una condanna e pone fine al percorso processuale. Questo provvedimento evidenzia due errori comuni che possono portare a una declaratoria di inammissibilità: la riproposizione di motivi già discussi in appello e la richiesta di un beneficio di legge in assenza dei presupposti necessari. Analizziamo come la Corte ha applicato principi consolidati per giungere a questa decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, presentava ricorso per Cassazione. Il ricorso si fondava su due motivi principali. Con il primo, si lamentava un vizio di violazione di legge e di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo, si contestava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità ricorso nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
Il Primo Motivo: La Genericità e la Ripetitività delle Censure
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso non era altro che una mera riproduzione delle censure già presentate e adeguatamente esaminate dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si era limitato a riproporre le stesse doglianze. Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, secondo cui l’impugnazione in sede di legittimità deve contenere una critica mirata e puntuale alla decisione di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici, e non può risolversi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Il Secondo Motivo: l’Ostacolo Normativo alla Sospensione Condizionale
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La richiesta di sospensione condizionale della pena si scontrava con un ostacolo insormontabile previsto dalla legge. Come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello e ribadito in Cassazione, l’imputato aveva già beneficiato per ben due volte in passato di tale istituto. L’articolo 164, quarto comma, del codice penale stabilisce chiaramente che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta. Esistono eccezioni, ma in nessun caso è possibile ottenerla per una terza volta. Pertanto, la richiesta era palesemente contraria a una precisa disposizione normativa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su principi procedurali e sostanziali consolidati. Per quanto riguarda il primo motivo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello senza criticare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso diventa così apparente, privo di quella specificità necessaria per attivare il controllo della Cassazione. In relazione al secondo motivo, la motivazione è ancora più netta: la richiesta era contra legem. Il disposto dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. rappresenta un limite assoluto che impedisce una nuova concessione del beneficio a chi ne ha già usufruito due volte, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità con la legge, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente rigorosi, specifici e fondati su reali vizi di legittimità, evitando di intasare il sistema giudiziario con impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Perché il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproduzione di censure già dedotte in appello e congruamente esaminate dalla Corte territoriale. Il ricorso mancava di specificità e non si confrontava effettivamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così solo apparente.
Per quale ragione è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La richiesta è stata respinta perché l’imputato aveva già beneficiato di tale istituto in occasione di due precedenti condanne. Il disposto dell’articolo 164, quarto comma, del codice penale osta a una nuova concessione del beneficio a chi ne ha già usufruito due volte, rendendo la richiesta manifestamente infondata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.